Violazione del diritto al consenso informato

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte di Cassazione ha riaffermato il diritto del paziente ad essere informato preventivamente al trattamento medico – chirurgico, specificando che il consenso informato dovrà essere fornito espressamente e non potrà, pertanto, essere presunto o tacito.

Come noto, il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all’espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, e quindi alla libera autodeterminazione del paziente, atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge.
Per ritenere assolto questo compito, il paziente dovrà ricevere una adeguata informazione circa la natura dell’intervento, la portata e la durata della degenza ospedaliera, i suoi rischi, i risultati conseguibili e le possibili conseguenze negative.

A tal proposito, i Giudici richiamano un precedente giurisprudenziale specificando che il consenso informato va acquisito anche quando la probabilità dell’evento sia prossima al fortuito, o al contrario, sia così alta da rendere certo l’accadimento. La Corte di Cassazione coglie l’occasione per rimarcare che l’adeguatezza dell’informazione deve essere misurata anche al livello culturale del paziente, con l’adozione di un linguaggio che tenga conto del suo particolare stato soggettivo e del grado delle conoscenze specifiche di cui dispone.

Pertanto, dell’omessa informazione e dell’informazione inadeguata ne risponderanno il medico e la struttura sanitaria.

Cassazione Civile, Sezione III, 29 settembre 2015 n. 19212



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