Tale circostanza, calata nell’ambito degli obblighi derivanti da separazione e divorzio, induce il genitore non collocatario, di norma, obbligato al mantenimento dei figli e dell’ex coniuge, a trovarsi nell’impossibilità concreta e comprovata di corrispondere con puntualità ed integralmente il mantenimento ordinario e straordinario. Nell’evenienza e in soccorso al soggetto in difficoltà, interviene l’art. 156 del codice civile. Tale norma infatti prevede che, laddove sopravvengano giustificati motivi, l’ex. coniuge/genitore obbligato possa chiedere al Giudice di disporre la revoca o modifica dei provvedimenti relativi al mantenimento. Laddove vi sia una comprovata e incolpevole impossibilità dell’onerato ad adempiere in tutto o in parte all’obbligo posto a suo carico, l’autorità Giudiziaria interessata provvederà a disporre la revoca o il ridimensionamento del dovuto. Di contro, l’ex. coniuge/genitore obbligato non potrà sospendere o ridurre in automatico il mantenimento, esponendosi per siffatta via ad azioni tanto di natura civile quanto di natura penale.
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