Il licenziamento di un lavoratore per giusta causa è intimato dal datore di lavoro solo in presenza di gravi motivi, che devono essere supportati da adeguate, affidabili e piene prove. Pertanto, il licenziamento deve essere dichiarato illegittimo qualora non vi siano elementi certi per far risalire il contenuto e la paternità delle e-mail al lavoratore licenziato.
Quanto all’efficacia probatoria dei documenti informatici la legge attribuisce l’efficacia prevista dall’art. 2702 c.c. solo al documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, mentre è liberamente valutabile dal giudice l’idoneità di ogni diverso documento informatico, quale l’e-mail tradizionale, a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità.
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