Diritto alla retribuzione per chi lavora per il partner

Nel caso specifico, la lavoratrice aveva svolto per circa 6 anni la mansione di impiegata addetta all’amministrazione del patrimoniale immobiliare del compagno non convivente e della madre dello stesso, non percependo alcuna retribuzione.

La Suprema Corte, partendo dal presupposto che ogni attività configurabile come prestazione di lavoro subordinata si presume effettuata a titolo oneroso, ha stabilito che l’obbligo retributivo viene meno nel momento in cui l’attività lavorativa viene svolta all’interno di un contesto familiare dove sussiste una finalità di solidarietà tra le parti rispetto ad una finalità lucrativa, per una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi.

La gratuità della prestazione lavorativa viene meno nel momento in cui il rapporto ha natura meramente affettiva.

Sentenza del 05-05-2016



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