Assegno di mantenimento e eredi che non vogliono più pagare

Prima di analizzare questa interessante sentenza, occorre fare alcune brevi quanto necessarie premesse.
Come è noto, con il divorzio, l’ex coniuge perde ogni diritto ereditario.
Tuttavia, l’art. 9 bis delle legge sul divorzio prevede che l’ex coniuge superstite possa chiedere agli eredi il versamento di una somma periodica a carico dell’eredità, qualora soddisfi tre condizioni:
a) dev’essere già titolare di un assegno divorzile (non percepito, però, come assegno “una tantum”);
b) non deve aver contratto nuove nozze (la semplice convivenza, invece, non ha carattere ostativo);
c) deve trovarsi “in stato di bisogno”.

Orbene, l’aspetto più delicato è rappresentato dall’interpretazione da attribuire alla locuzione “stato di bisogno”.
Nella vicenda decisa dalla Cassazione con la sentenza n. 1253/2012, la ricorrente (un’anziana signora) pretendeva dagli eredi il versamento di una somma periodica, sostenendo di trovarsi in “stato di bisogno”.

Nello specifico, la signora giustificava la propria pretesa in quanto era proprietaria soltanto di un vecchio appartamento di quattro vani, percepiva una modesta pensione di invalidità di soli € 420,00, aveva risparmi per circa €10.000,00 e negli anni era riuscita a sopravvivere solo grazie all’assegno di mantenimento di €944,00 che riceveva dal facoltoso ex marito. 
Venuto a mancare quest’ultimo, la ricorrente asseriva di non essere più in grado né di mantenere il proprio tenore di vita né tantomeno di provvedere adeguatamente a se stessa.
Gli eredi, al contrario, osservavano che, per migliorare il proprio reddito, la signora avrebbe ben potuto affittare una camera del proprio appartamento e che, in ogni caso, allorché l’ex marito era in vita, la donna aveva percepito a titolo di mantenimento una somma complessiva pari ad €100.000,00!
La Cassazione ha dato ragione agli eredi, contestando e non condividendo la tesi della ricorrente. In particolare, ha ritenuto che lo “stato di bisogno”, che dà diritto all’assegno periodico a carico dell’eredità, postula necessariamente che l’ex coniuge (in precedenza beneficiario dell’assegno di divorzio e non risposatosi) manchi delle risorse economiche occorrenti per soddisfare le “essenziali e primarie esigenze di vita”.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-01-2012, n. 1253



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